Parte II›Titolo I
Art. 121
Organi della Cassa delle ammende
In vigore dal 1 mar 2009
1. Sono organi della Cassa delle ammende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario.
2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-121