Titolo IICapo I

Art. 117

Visite agli istituti

In vigore dal 2 feb 2001
1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso. 2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell' della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall' della legge.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-117

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