Titolo IICapo I

Art. 113

Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

In vigore dal 2 feb 2001
1. Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-113

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