Titolo I›Capo VI
Art. 109
Pareri sulla domanda o proposta di grazia
In vigore dal 6 set 2000
1. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-109