Titolo I›Capo VI
Art. 108
Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive
In vigore dal 2 feb 2001
1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-108