Titolo I›Capo VI
Art. 105
Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata
In vigore dal 6 set 2000
1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall' nei limiti del regime proprio della misura.
2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-105