Titolo IICapo I

Art. 114

Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

In vigore dal 6 set 2000
Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione 1. L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-114

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