Titolo II›Capo I
Art. 116
Accesso di ministri di culto agli istituti
In vigore dal 2 feb 2001
1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell' sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-116