Art. 116 · Accesso di ministri di culto agli istituti
Titolo IICapo I

Art. 116

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Accesso di ministri di culto agli istituti

In vigore dal 2 feb 2001
1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell' sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-116