Art. 119 · Consiglio di aiuto sociale
Titolo IICapo II

Art. 119

125 / 136

Consiglio di aiuto sociale

In vigore dal 6 set 2000
1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. 2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. 3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. 4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-119