Capo III

Art. 7

In vigore dal 31 mag 2000
1. Nei casi indicati nell', le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro. 2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo