Capo IV

Art. 9

In vigore dal 31 mag 2000
1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; nè su di esse, nè sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. 2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-9

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