Capo IV

Art. 8

In vigore dal 31 mag 2000
1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell', salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-8

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