Capo IV

Art. 12

In vigore dal 31 mag 2000
1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 27
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-12

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