Capo IV
Art. 11
In vigore dal 31 mag 2000
1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-11