Capo II
Art. 5
In vigore dal 31 mag 2000
1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-5