Capo I

Art. 1

In vigore dal 31 mag 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che a norma dell', comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all', comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere; Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: 1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall', commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge": a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province; b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b). 2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni: a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale); b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto. 3. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell' della stessa legge. 4. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole. 5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-1

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