Capo III
Art. 7
7 / 12In vigore dal 31 mag 2000
1. Nei casi indicati nell', le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;121#art-7