Art. 6
In vigore dal 9 giu 2000
1. I prodotti di cui all', comma 1, non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.
1-bis) In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all', comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all', comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-6