Art. 6

In vigore dal 9 giu 2000
1. I prodotti di cui all', comma 1, non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. 1-bis) In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti: a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all', comma 1; b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all', comma 1; c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-6

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Art. 6 Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini. — Testo vigente | Portale Normativo