Art. 3

In vigore dal 9 giu 2000
1. I prodotti di cui all', comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati. 2. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all', comma 1, noni devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, nè devono contenere prodotti geneticamente modificati.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-3

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Art. 3 Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini. — Testo vigente | Portale Normativo