Art. 3
In vigore dal 9 giu 2000
1. I prodotti di cui all', comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.
2. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all', comma 1, noni devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, nè devono contenere prodotti geneticamente modificati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-3