Art. 8

In vigore dal 12 mag 1999
1. L'etichettatura dei prodotti di cui all', comma 1, può contenere le seguenti indicazioni: a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV,espresso in forma numerica per 100g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantità specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all', comma 1, lettera d); b) informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantità specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-8

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