Art. 5

In vigore dal 12 mag 1999
1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all', comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-5

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Art. 5 Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini. — Testo vigente | Portale Normativo