Art. 2

In vigore dal 12 mag 1999
1. I prodotti di cui all', comma 1, comprendono: a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie: 1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato; 2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine; 3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto; 4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti; b) alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-2

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