Art. 2
In vigore dal 12 mag 1999
1. I prodotti di cui all', comma 1, comprendono:
a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:
1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;
2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;
3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;
4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
b) alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-2