Art. 1

In vigore dal 9 giu 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l' e l'allegato C; Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998, che modifica la direttiva 96/5/CE; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500; Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale. 2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini. 3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di età; b) bambini: i soggetti di età compresa tra 1 e 3 anni. b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-1

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