Art. 7

In vigore dal 12 mag 1999
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all', comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'età a partire.dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre.caratteristiche particolari del.prodotto. In nessun caso l'età indicata può essere inferiore a quattro mesi. 1 prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale età,salvo diverso parere del medico pediatra; b) la presenza o assenza del glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi; c) il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo; d) il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui è fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso. per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo; e) ove nccessario le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con Iindicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128#art-7

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Art. 7 Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini. — Testo vigente | Portale Normativo