Art. 21
Tutela legale
In vigore dal 18 ago 1999
1. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-21