Art. 20
Assicurazione
In vigore dal 18 ago 1999
l. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria.
2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-20