Art. 15
Informazione
In vigore dal 17 mag 2018
1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalità di attribuzione delle risorse di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell', quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume autonome determinazioni definitive.
5. Dopo il comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è inserito il seguente comma:
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Annata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dal D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che "Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-15