Art. 14
Elevazione ed aggiornamento culturale
In vigore dal 18 ago 1999
1. Il comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è sostituito dal seguente:
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie..
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-14