Art. 9
Importo aggiuntivo pensionabile
In vigore dal 18 ago 1999
1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000
2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:
Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-9