Art. 9

Importo aggiuntivo pensionabile

In vigore dal 18 ago 1999
1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 25.000 Livello VI lire 24.000 Livello VI-bis lire 23.000 Livello VII lire 22.000 Livello VII-bis lire 21.000 Livello VIII lire 20.000 Livello IX lire 18.000 2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 8.000 Livello VI lire 7.500 Livello VI-bis lire 7.000 Livello VII lire 7.000 Livello VII-bis lire 6.000 Livello VIII lire 6.000 Livello IX lire 5.000 3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono: Livello V lire 57.000 Livello VI lire 57.500 Livello VI-bis lire 58.000 Livello VII lire 59.000 Livello VII-bis lire 60.000 Livello VIII lire 61.000 Livello IX lire 63.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-9

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