Art. 6

Trattamento di missione

In vigore dal 15 ago 2002
1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso. 2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorchè l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. 4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti. 5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa. 6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto al sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. 7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto. 8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. 9. L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilità alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, può disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermanento. 10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all' della legge n. 21 del 1991, all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ed all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi del presente articolo, comma 3 e' incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
  • Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-6

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