Art. 12
Licenze straordinarie e aspettative
In vigore dal 18 ago 1999
1. Le disposizioni di cui all', comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all', comma 1.
2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
4. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.
5. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-12