Art. 16

Procedure di raffreddamento dei conflitti

In vigore dal 18 ago 1999
1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall', comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano, sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali siano affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-16

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