Art. 19

Proroga concessione alloggi

In vigore dal 18 ago 1999
1. Il Personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-19

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