Art. 22

Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 85/1997

In vigore dal 18 ago 1999
1. Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili. 3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-22

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