Art. 25

Proroga di efficacia di norme

In vigore dal 18 ago 1999
1. Al personale di cui all', comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e 10 maggio 1996, n. 360.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo