Art. 25
Proroga di efficacia di norme
In vigore dal 18 ago 1999
1. Al personale di cui all', comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e 10 maggio 1996, n. 360.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-25