Art. 26
Copertura finanziaria
In vigore dal 18 ago 1999
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 44 miliardi per il 1998, in lire 209,7 miliardi per il 1999 ed in lire 319,5 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall' delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449, per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, riportato nell'ambito dell'unità previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro
della difesa
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 7, ai sensi della
delibera adottata dalla sezione del controllo in data 22 luglio 1999
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;255#art-26