Art. 5
Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale
In vigore dal 27 mar 2001
Comandi e organi di esecuzione
del servizio a livello territoriale
1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o più comandi regionali.
2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata o da... e sono costituiti, di norma, da due o più comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o più centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.
3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.
4. I nuclei di polizia tributaria:
a) sono unità ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano.
5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socioeconomica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-5