Art. 5

Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale

In vigore dal 27 mar 2001
Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale 1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o più comandi regionali. 2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata o da... e sono costituiti, di norma, da due o più comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o più centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 4. I nuclei di polizia tributaria: a) sono unità ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano. 5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socioeconomica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-5

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Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale (Art. 5 Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo