Art. 1
Personale
In vigore dal 27 mar 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Personale
1. Il Corpo della Guardia di finanza è costituito dalle seguenti categorie di personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) appuntati e finanzieri.
2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ufficiali generali:
01) generale di corpo d'armata;
1) generale di divisione;
2) generale di brigata;
b) ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;
c) ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo ispettori:
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo sovrintendenti:
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
a) appuntato scelto;
b) appuntato;
c) finanziere scelto;
d) finanziere.
5. L'allievo finanziere è sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-1