Art. 1

Personale

In vigore dal 27 mar 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Personale 1. Il Corpo della Guardia di finanza è costituito dalle seguenti categorie di personale militare: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) appuntati e finanzieri. 2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ufficiali generali: 01) generale di corpo d'armata; 1) generale di divisione; 2) generale di brigata; b) ufficiali superiori: 1) colonnello; 2) tenente colonnello; 3) maggiore; c) ufficiali inferiori: 1) capitano; 2) tenente; 3) sottotenente. 3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ruolo ispettori: 1) maresciallo aiutante; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) maresciallo; b) ruolo sovrintendenti: 1) brigadiere capo; 2) brigadiere; 3) vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: a) appuntato scelto; b) appuntato; c) finanziere scelto; d) finanziere. 5. L'allievo finanziere è sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-1

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Personale (Art. 1 Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo