Art. 3

Comando generale

In vigore dal 10 mar 1999
1. Il comando generale è l'organo mediante il quale il comandante generale: a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189; b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-3

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Comando generale (Art. 3 Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo