Art. 7

Ispettorato per gli istituti di istruzione

In vigore dal 27 mar 2001
1. L'ispettorato per gli istituti di istruzione è retto da generale di corpo d'armata. Ha alle dipendenze: a) centro di reclutamento; b) accademia; c) scuola sottufficiali; d) legione allievi; e) scuola di polizia tributaria; f) centri di addestramento; g) banda musicale. 2. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un generale di divisione o di brigata. 3. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o più scuole allievi finanzieri.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-7

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Ispettorato per gli istituti di istruzione (Art. 7 Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo