Art. 7
Ispettorato per gli istituti di istruzione
In vigore dal 27 mar 2001
1. L'ispettorato per gli istituti di istruzione è retto da generale di corpo d'armata. Ha alle dipendenze:
a) centro di reclutamento;
b) accademia;
c) scuola sottufficiali;
d) legione allievi;
e) scuola di polizia tributaria;
f) centri di addestramento;
g) banda musicale.
2. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da un generale di divisione o di brigata.
3. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o più scuole allievi finanzieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-7