Art. 9
Rapporti con il Ministro delle finanze
In vigore dal 10 mar 1999
1. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il comandante generale della Guardia di finanza comunica, tempestivamente, al Ministro delle finanze l'adozione di ciascuna determinazione di cui al comma 4 del precedente .
2. I poteri organizzativi di cui al presente regolamento sono esercitati nell'ambito e con l'osservanza delle direttive del Ministro delle finanze emanate ai sensi degli del dereto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-9