Art. 2
Ordinamento generale
In vigore dal 10 mar 1999
1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:
a) comando generale;
b) comandi e organi di esecuzione del servizio;
c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;
d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.
2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:
a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.
3. La linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.
4. Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.
5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economicofinanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.
6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti è stabilita nell'allegata tabella A.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-2