Art. 4

Consiglio superiore della Guardia di finanza

In vigore dal 27 mar 2001
1. Il comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione a medio e lungo termine per l'acquisizione e l'impiego delle risorse. 2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, è composto dai generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, è presieduto dal comandante in seconda ed è convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. 3. Il comandante generale ha facoltà di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-01-29;34#art-4

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Consiglio superiore della Guardia di finanza (Art. 4 Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) — Testo vigente | Portale Normativo