Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 18
Prolungamento dell'orario di servizio
In vigore dal 15 gen 1999
1. Qualora, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, comma 1, il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale provvederà altresì a indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.
2. Al professionista interessato è corrisposto il compenso orario di cui all'art.22.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-18