Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 14
Assicurazione di malattia e gravidanza
In vigore dal 15 gen 1999
1. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia, è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,9.% dei compensi di cui all' da utilizzare per la stipula di apposita assicurazione.
2. Con cadenza trimestrale le Aziende versano il contributo di cui al comma precedente alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'Accordo avranno provveduto a stipulare unico contratto di assicurazione.
3. In caso di gravidanza e/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 1204/71 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni).
4. Durante il periodo di astensione obbligatoria, di cui agli della legge 1204/71, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-14