Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 13

Congedo matrimoniale

In vigore dal 15 gen 1999
1. Al professionista confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi. 2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-13

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