Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 13
Congedo matrimoniale
In vigore dal 15 gen 1999
1. Al professionista confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi.
2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-13