Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 17

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

In vigore dal 15 gen 1999
1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione de raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'. 2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: a) per la responsabilità verso terzi: - L. 1.500.000.000 per sinistro - L. 1.000.000.000 per persona - L. 500.000.000 per danni a cose od animali b) per gli infortuni: - L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. 4. I professionisti che a causa delle attività espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria. 5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed al integrità fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresì a applicare tutte le leggi vigenti in materia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-17

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