Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 17
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 15 gen 1999
1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione de raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
- L. 1.500.000.000 per sinistro
- L. 1.000.000.000 per persona
- L. 500.000.000 per danni a cose od animali
b) per gli infortuni:
- L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.
4. I professionisti che a causa delle attività espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria.
5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed al integrità fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresì a applicare tutte le leggi vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-17