Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 19

Indennità specifica di categoria

In vigore dal 15 gen 1999
1. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-19

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