Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 15

Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso

In vigore dal 15 gen 1999
1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a: a) malattia o infortunio, per la durata massima di sei mesi nell'arco di un anno b) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; c) gravi e documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni; d) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un massimo di 10 giorni; e) giustificati e documentati motivi di studio per la durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonee sostituzioni; f) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi nell'arco di 18 mesi; g) il mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere provinciale o comunale per l'intera durata del mandato o limitatamente alle ore destinate alle attività istituzionali. 3. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, ovvero in più Aziende, il periodo di assenza non retribuita deve essere fruita contemporaneamente. 4. I periodi di assenza di cui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico ad esclusione delle fattispecie di cui alla lett. a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-15

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